SISMABONUS ITALIA: DETRAZIONI FISCALI FINO ALL’85% PER EDIFICI E CONDOMINI
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SISMABONUS ITALIA: DETRAZIONI FISCALI FINO ALL’85% PER EDIFICI E CONDOMINI

SISMABONUS ITALIA: DETRAZIONI FISCALI FINO ALL’85% PER EDIFICI E CONDOMINI

Il Sismabonus, conosciuto anche come agevolazione fiscale per lavori di adeguamento e miglioramento sismico, è un ‘beneficio’/detrazione dell’Irpef-Ires delle spese sostenute, fino ad un massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva effettuati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica.

 

Gli immobili oggetto della detrazione, istituita dalla Legge di Bilancio 2017 (art.1, comma 2, lett.c) e comma 3 della legge 232/2016) non solo solo quelli ubicati nelle zone 1 e 2, ma anche quelli della zona 3, a medio rischio sismico. La disciplina prevede, rispetto alla vecchia norma in vigore fino al 31/12/2016, una rimodulazione della percentuale di detrazione e un ampliamento dell’ambito oggettivo, includendo anche le abitazioni diverse dalle “abitazioni principali” e la riduzione, da 10 a 5 anni, del periodo di ripartizione della detrazione.

 

Come funziona la detrazione

La percentuale di detrazione è del:

 

50% per gli interventi “antisismici” eseguiti sulle parti strutturali che non conseguono miglioramenti nella classe sismica;

70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe;

80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi.

In merito si ricorda che è stato emanato il DM 58/2017 del 28 febbraio 2017 (e successive modifiche) definisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle

costruzioni e le modalità d’attestazione da parte dei professionisti abilitati dell’efficacia degli interventi effettuati.

 

Sismabonus condomini

Con riferimento agli interventi di messa in sicurezza statica e antisismica su parti comuni condominiali, le soglie di detrazione aumentano sino al:

 

75% se l’intervento consente di ridurre il rischio sismico di una classe;

85% se consente di ridurre il rischio sismico di due classi.

Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo. Per i lavori condominiali, inoltre, viene prevista la possibilità, per ogni condòmino, di cedere la detrazione, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese esecutrici o a soggetti privati, ma con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, con facoltà per il cessionario che riceve il credito di successiva rivendita dello stesso beneficio.

 

I requisiti per la detrazione

Per fruire della nuova detrazione fiscale che fa salire lo sconto Irpef dal 50% al 70 e 80% per le case e al 75 e all’80% per i condomini, occorre che:

 

i lavori di adeguamento sismico vengano effettuati tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021;

i suddetti lavori determinino una riduzione di rischio sismico di 1 classe o 2 classi;

tali interventi siano eseguiti su: case private, per cui prime e seconde case, immobili adibiti ad attività produttiva e condomini;

gli immobili oggetto di intervento e detrazione, siano ubicati nelle zone 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

la spesa massima di spesa non superi i 96.000 euro, ivi comprese le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili;

lo sconto possa essere recuperato non in 10 anni ma in 5 quote annuali di pari importo;

il credito possa essere ceduto a soggetti terzi o all’impresa, in modo tale da permettere ai condomini incapienti, di poter fruire dell’agevolazione (cd. cessione del credito).

Zone a rischio sismico

Con la sopracitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, si è poi provveduto a raggruppare in 4 categorie diverse, il rischio sismico dei comuni italiani, sulla base non solo della frequenza e della violenza dei terremoti ma anche del cd. PGA, ovvero, il picco di accelerazione al suolo [g], usato per valutare l’ampiezza del moto sismico. Pertanto, le zone 1, 2 e 3 a rischio sismico sono:

 

Zona 1 – Sismicità alta: è quella a più alta pericolosità sismica, dove cioè si possono verificare forti terremoti e comprende 708 comuni, tra cui quelli dove si sono registrati gli ultimi terremoti più forti (Abruzzo, Friuli, Campania, Calabria, Marche, Lazio) [PGA oltre 0,25g.]

Zona 2 – Sismicità media [PGA fra 0,15 e 0,25g], vi rientrano 2.345 Comuni in cui potrebbero verificarsi terremoti abbastanza forti;

Zona 3 – Sismicità bassa  [PGA fra 0,05 e 0,15g], vi rientrano i comuni che potrebbero essere soggetti a terremoti modesti.

Zona 4 – Sismicità molto bassa [PGA inferiore a 0,05g], è la meno esposta al verificarsi di eventi sismici.

 

Per maggiori info:

https://www.guidafisco.it/sisma-bonus-requisiti-come-funziona-a-chi-spetta-detrazione-casa-1728

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-09-11/sismabonus-ecco-quanto-si-risparmia-121300.shtml?uuid=AEB42DPC

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